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La pedofilia è reato anche nei cartoni animati


ryoga

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La pedofilia è reato anche nei cartoni animati»

 

«La pedofilia è reato anche nei cartoni animati»

 

Anche i cartoni animati, se di carattere pedopornografico, configurano un reato a carico di chi li conserva sul proprio computer.

Si chiama "pornografia virtuale" ed è stato introdotto nel nostro ordinamento nel 2006. Ora a Milano è arrivata la prima condanna - a 2 anni e 2 mesi di reclusione oltre a 6mila euro di multa - a carico di un 47enne trovato in possesso di quasi 7mila immagini e una quarantina di video raffiguranti atti sessuali tra adulti e bambini che tuttavia non riproducono persone reali, ma virtuali.

 

Il computer dell'imputato era stato sequestrato nei mesi scorsi nell'ambito di una perquisizione e sottoposto a una consulenza informatica all'esito della quale è emerso che sull'hard disk erano stati scaricati e poi cancellati 1.635 file contenenti fotografie pedopornografiche reali e condivise con altri utenti, nonché 6.990 immagini e 36 video con immagini sempre pedopornografiche, ma virtuali, raffiguranti soggetti stilizzati, ma realistici.

 

Di qui le accuse per il 47enne di pornografia minorile e pornografia virtuale con l'aggravante dell'ingente quantitativo formulate dal pubblico ministero Giancarla Serafini, titolare dell'inchiesta. La prima, prevista all'articolo 600ter del codice penale, punisce con la pena da uno a 5 anni di reclusione chi produce materiale pornografico con la partecipazione di minorenni o lo divulga, anche per via telematica. La seconda, introdotta dall'articolo 4 della legge 38 del 6 febbraio 2006, stabilisce all'articolo 600quater 1 che le stesse disposizioni previste dal 600ter «si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni 18 o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo». Il codice penale spiega che «per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali». Il 47enne non avrebbe creato di persona le immagini incriminate, ma le avrebbe scaricate da internet.

http://www.cronacaqui.it/cronaca/8714_la-pedofilia-e-reato-anche-nei-cartoni-animati.html

 

 

Ok, è una cosa che si sapeva e di cui si era anche discusso.

Ora la domanda è, erano veramente cartoni animati? secondo me no, perchè la normativa in materia è chiara, i cartoni non c'entrano un cazzo ("fa apparire come vere situazioni non reali").

 

Altro articolo che pare mi dia conferma:

 

MILANO (Reuters) - Il tribunale di Milano ha condannato a due anni e due mesi di carcere un uomo accusato di avere nel pc immagini pedopornografiche di carattere virtuale, cioè disegnate come fossero cartoni animati, nella prima condanna del genere.

 

E' quanto hanno riferito oggi fonti legali.

 

Per immagini virtuali si intendono quelle realizzate ritoccando foto di minori o parti di esse "con tecniche di elaborazione grafica (...) la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali", come spiega la polizia sul proprio sito Web.

 

Le immagini trovate nel pc dell'uomo, 47 anni, erano state elaborate al computer e riproducevano rapporti sessuali con bambini.

 

Il reato di pornografia virtuale è stato introdotto da una legge entrata in vigore nel marzo 2006.

 

 

Se qualcuno ne sa di più sul caso specifico è pregato di riportare, a mio avviso è solo l'ennesimo caso che dimostra quanto i giornalisti siano semplicemente degli ignoranti, e che l'informazione nella maggior parte dei casi è inutile, altro che controllata.

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Il casino lo fanno i giornalisti che al 90% non capiscono una sega di quello che leggono.

Si fa riferimento a immagini virtuali. Adesso, un'immagine è reale quando è una foto di una situazione vera. Un disegno non è un'immagine reale. Per logica, essendo un'immagine scaturita dalla fantasia -non reale quindi -, potremmo anche definirlo virtuale. Ma, da quello che il giornalista incompetente lascia comunque trasparire, per virtuale (ma basterebbe credo prendere la legge e vedere le varie definizioni -sperando che anche chi ha legiferato non fosse totalmente rincoglionito-) sembrerebbe da intendersi o un fotomontaggio di foto reali oppure una rielaborazione (magari usando i filtri di photoshop) sempre di foto reali.

 

Tirare in ballo i cartoni animati in questo caso sarebbe un'idiozia. Anche perchè a questo punto a rigor di logica dovrebbero ritenersi illegali anche i cartoni animati dove sono presenti scene di morte che coinvolgono personaggi fittizi di età inferiore ai 18 anni (lo so è ridicolo, non ridete :rotfl:), chessò tipo Evangelion quando le Rei nell'acquario vengono ammazzate da Ritsuko.

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1.635 file contenenti fotografie pedopornografiche reali

 

Credo che la condanna sia derivata da queste foto e i giornalisti non l'abbiano capito. :pfff:

 

La normativa vigente dovrebbe essere

Art. 600 ter. Pornografia minorile.

Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Art. 600 quater. Detenzione di materiale pornografico.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600 ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

 

 

 

 

--->Art. 600 quater bis. Pornografia virtuale.

Le disposizioni di cui agli articoli 600 ter e 600 quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

 

Un'immagine anime non fa apparire di certo vera la situazione, altrimenti dovremmo arrestare tutti i lettori di Berserk con Gatsu inculato. :dance:

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Ma secondo me se porti la sottiletta Panini in questura alle scimmie può anche darsi che gli rompano i coglioni. :rotfl:

 

immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate (cut) a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

 

Così sembrerebbe che disegni o animazioni in "stile episodio "realistico" di Animatrix" (

per intenderci)siano comunque soggetti alla legge di cui sopra, o sbaglio?
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Infatti a me interessa se salta fuori cosa avesse effettivamente il tizio nel pc, la legge a mio avviso è chiarissima (e ricordo perfettamente che già se ne discusse).

 

Dall'articolo risulta che il tizio condannato aveva foto reali e le condivideva (già solo quello gl'è valsa, giustamente, la condanna).

Con "immagini virtuali" non è ben chiaro cosa si intenda. Dalla legge sembra che una roba disegnata in stile Jurassik Park/Avatar, dando l'impressione di essere reale, sia da considerarsi anch'essa soggetta alla definizione della legge.

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Vorrei capire pure io a che si riferiscono quando parlano di immagini virtuali, all'inizio avevo capito che si trattava di immagini reali elaborate al computer(photoshoppate, grafica 3D ecc..) in modo da farle passare come cartoon o disegni, però non vorrei che fossero manga o dojinshi. :ph34r:

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però non vorrei che fossero manga o dojinshi. :ph34r:

Mi pare di aver letto da qualche altra fonte che tra il materiale c'erano video di roba giapponese tra cui anche Elfen Lied.

Stai attento :lolla:

 

Non credo :nono: , visto che la serie viene venduta in tutta europa(italia demmerda esclusa) mentre me sa che te e gli endrini dovete sta attenti con Strike Bitches. :pfff:

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Forse sbaglierò, ma io aveso sempre inteso che la legge vietasse immagini tipo pornografiche tipo photoshoppate con soggetti minori.

 

Come al solito, è tutto sempre molto meno chiaro di quel che sembra. Del resto, credo che in edicola ci siano ancora giornaletti che pubblichiano illegalmente (senza diritti, dico) doujin presi qua e là di carattere esplicitamente pornografico e con soggetti credo anche più o meno giovani.

 

Nel frattempo, aspetto che un giurista mi spieghi come mai il nudo degli infanti nelle pubblicità dei pannolini è OK. :(

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cat_im_confus.jpg

 

Certo... ma che c'entra? Mica li hai giustificate te, legislativamente, le pubblicità dei Pampers.

 

Solo che è una stronzata, la legge che giudica l'intenzione, come ben sappiamo da secoli.

Modificato da Dairon
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Veramente esiste l'intera fattispecie del "tentativo di reato" che giudica l'intenzione e no, non è una stronzata, a meno che tu non voglia giudicare pari un cacciatore che per sbaglio colpisce un compagno ad un killer che uccide per derubare.

 

Nel caso in questione peraltro l'intenzione non è soggettiva ma diffusa cioè riferita al comune sentire e non potrebbe essere altrimenti.

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Veramente esiste l'intera fattispecie del "tentativo di reato" che giudica l'intenzione e no, non è una stronzata,

 

Il tentativo non è l'intenzione, e nel tuo caso parli di tentativo (di danno ad una persona). Mi sembra pacifico.

 

Nel caso in questione peraltro l'intenzione non è soggettiva ma diffusa cioè riferita al comune sentire e non potrebbe essere altrimenti.

 

Aspetta un momento, ma per essere considerate foto "di reato", queste pedopornografiche, non è ininfluente la loro provenienza? (questo lo chiedo riguardo la legge italiana, perché sembrava fosse l'andazzo estero a cui ci si è adeguati).

No, perché così almeno sono due leggi del cazzo (la "base" e quella delle "virtuali"), è per capire.

Modificato da Dairon
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